Statuto

Club del Digitale e dell'Innovazione di Torino

Statuto

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Articolo 1

È costituita in Torino una libera associazione privata, apolitica, senza scopi di lucro, denominata “Club del Digitale e dell’Innovazione Torino”.

Articolo 2

Il Club ha sede in Via Manfredo Fanti 17, ed ha durata fino al 31.12.2050.

Articolo 3

Il Club si propone di:

  • a) promuovere la conoscenza e la collaborazione tra i Soci in relazione alla loro attività professionale;
  • b) promuovere una migliore interpretazione della “funzione” di informatica nell’azienda;
  • c) porsi come centro di informazione ed orientamento per i Soci anche con riferimento alle esperienze internazionali;
  • d) organizzare iniziative culturali e professionali miranti ad un dibattito di opinioni, ad incontri e proposte sui problemi della funzione;
  • e) sviluppare azioni di promozione, di cooperazione, di sensibilizzazione per accrescere la professionalità dei Soci, l’acquisizione e la diffusione di nuove conoscenze;
  • f) realizzare i contatti con enti ed organismi italiani e stranieri che perseguono finalità analoghe;
  • g) promuovere giornate di studio, dibattiti e riunioni;
  • h) porsi come interlocutore indipendente e cooperare con le istituzioni e gli stakeholders sulle iniziative del CDI, affinché tali iniziative siano visibili, valorizzate e sostenute.

 

SOCI

Articolo 4

I Soci possono essere: a) fondatori – coloro che sono indicati come tali nell’atto costitutivo; b) ordinari; c) onorari. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato. I past-president sono soci onorari di diritto.

REQUISITI PER DIVENTARE SOCI

Articolo 5

Possono essere Soci del Club: a) coloro che svolgono ruoli di responsabilità nel settore informatico aziendale; b) consulenti, docenti, esperti nella disciplina informatica o in altre attinenti.

ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Articolo 6

Coloro che, avendone i requisiti, desiderano entrare a fare parte del Club, debbono presentare domanda compilando il modulo fornito dal Club e firmato da un Socio proponente. Le domande saranno esaminate dal Consiglio Direttivo e si intenderanno accolte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio presenti. La qualità di Socio, con i relativi diritti e doveri, si acquista dal momento in cui, dopo la comunicazione della accettazione, il candidato avrà versato la quota associativa. Detta quota è intrasmissibile e non dà diritto a rivalutazioni o rendimenti di sorta.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Articolo 7

La qualità di Socio si perde per dimissioni, sopravvenuta mancanza dei requisiti per diventare Socio, esclusione. Il Socio che intenda dimettersi dal Club deve darne comunicazione scritta. Le dimissioni non liberano dalle quote già scadute o da contributi speciali stabiliti dal Consiglio e portati a conoscenza del Socio dimissionario prima delle dimissioni. Qualora il Socio perda i requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo, d’ufficio o su richiesta di almeno due Soci, può dichiarare risolto il rapporto associativo. Si avrà esclusione automatica per morosità, trascorsi invano tre mesi da un sollecito scritto del Club.

PATRIMONIO

Articolo 8

Il patrimonio del Club è costituito: a) dalle quote associative; b) da eventuali conferimenti di società o enti sostenitori o soggetti pubblici e privati; c) da ogni altro eventuale diritto materiale o immateriale spettante al CDI.

ORGANI

Articolo 9

Gli organi del Club sono: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei Revisori dei conti; d) il Collegio dei Probiviri

ASSEMBLEA

Articolo 10

L’Assemblea dei Soci è competente a: deliberare sull’attività associativa e valutare l’operato del Consiglio Direttivo; approvare il bilancio annuale; eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti secondo le indicazioni della base associativa; deliberare su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno. Sono riservate all’Assemblea straordinaria le delibere relative a modifiche dello Statuto e allo scioglimento del Club, nonché quelle relative all’acquisto, la vendita o comunque atti di disposizione su beni immobili. Fanno parte dell’Assemblea i Soci fondatori, ordinari e onorari. I Soci fondatori ed ordinari hanno diritto al voto se in regola con il pagamento della quota associativa. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il mese di giugno, per la approvazione del bilancio; nonché ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno o dietro richiesta di un decimo dei Soci. Essa viene convocata per iscritto con un preavviso di almeno dieci giorni e con l’indicazione dell’o.d.g. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci più uno e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto a un voto. Il Socio impossibilitato ad intervenire può farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio, il quale potrà portare al massimo dieci deleghe. Le deleghe sono conteggiate ai fini delle presenze. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del club o, in mancanza, da persona designata dall’Assemblea. Il Presidente nomina il Segretario dell’Assemblea, constata e dichiara la regolarità dell’intervento dei Soci, la regolarità della costituzione dell’Assemblea e proclama i risultati delle votazioni e delle deliberazioni.

ELEZIONI

Articolo 10 bis

Ogni tre anni tutti i soci del CDI, in regola con con il pagamento della quota associativa, sono chiamati a proporre all’Assemblea, anche mediante voto elettronico, i 15 componenti del Consiglio Direttivo. Ogni socio può esprimere sino ad un massimo di 8 preferenze. Sono candidabili solo i soci che, al momento delle elezioni, non prestano servizio presso Aziende iscritte ad associazioni in concorrenza con l’Unione Industriali di Torino.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di n. 15 soci eletti dall’Assemblea. I Consiglieri, nel momento in cui assumono la carica, devono preferibilmente prestare servizio presso Imprese iscritte all’Unione Industriali Torino, fatte salve le Imprese e gli Enti statutariamente non associabili, nonché i Soci in quiescenza. In ogni caso i Consiglieri non possono comunque prestare servizio presso Aziende iscritte ad associazioni datoriali concorrenti con l’Unione Industriali Torino stessa. Il mandato dura tre anni, ed è rinnovabile per un massimo di due periodi consecutivi. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio può provvedere a sostituirli per cooptazione. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio. Il Consiglio elegge nel suo interno il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere e nomina il Segretario. Il Presidente, nel momento in cui assume la carica, deve prestare servizio presso Imprese iscritte/associate all’Unione Industriali Torino.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per amministrare il Club, eccetto l’acquisto, la vendita o comunque atti di disposizione su beni immobili, che rimangono di competenza esclusiva dell’Assemblea. In particolare, fra l’altro il Consiglio: delibera l’ammissione dei nuovi soci; delibera la nomina dei soci onorari; stabilisce l’ammontare delle quote associative; promuove la costituzione di commissioni (aperte anche a chi non è membro del Consiglio) e ne stabilisce il regolamento; predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, accompagnato dalla relazione, da presentare all’Assemblea per l’approvazione; redige la relazione annuale, da portare in Assemblea, sull’attività svolta e su quella in programma. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei Consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti salvo quanto disposto all’art. 6. Le deleghe non sono ammesse. Il Consiglio Direttivo può considerare dimissionario, senza formalità di sorta, il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa alle sedute consiliari per tre volte consecutive. Al Consiglio possono essere invitati soci su specifica necessità/opportunità, senza diritto di voto.

PRESIDENTE

Articolo 13

Il Presidente – o in sua assenza o impedimento, un Consigliere da lui incaricato – rappresenta il Club tanto nei rapporti interni che di fronte ai terzi e in giudizio.

TESORIERE

Articolo 14

Il Tesoriere dovrà svolgere tutti i compiti amministrativi contabili necessari al funzionamento del Club. Egli incassa tutte le somme da chiunque dovute al Club ed effettua tutti i pagamenti conseguenti a delibera del Consiglio. Egli depositerà i fondi a norme e per conto del Club in un conto corrente acceso presso una o più banche scelte dal Consiglio. Per ogni prelevamento è necessaria la firma o del Tesoriere o del Presidente o di un Consigliere, a ciò delegato. Il Tesoriere potrà delegare in tutto o in parte i suoi compiti inerenti agli incassi al Segretario di cui all’articolo 15.

SEGRETARIO

Articolo 15

Il Segretario, scelto dal Consiglio anche fra non Soci per la durata in carica del Consiglio, redige il verbale delle assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio, ne conserva regolarmente i registri e cura la tenuta degli altri libri del Club. Al Segretario spetta il compito di dare esecuzione concreta a tutte le delibere del Consiglio e svolge inoltre tutte quelle mansioni che il Presidente o i membri del Consiglio gli affidano.

REVISORI DEI CONTI

Articolo 16

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di un supplente, eletti dall’Assemblea tra i Soci fondatori ed ordinari. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile. Per i Revisori valgono le stesse regole elettive del Consiglio. Esso ha il compito di controllare in qualsiasi momento la situazione contabile ed amministrativa del Club nonché di esaminare e vagliare, con relazione scritta, il bilancio predisposto da Consiglio.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 16 bis Il collegio dei Probiviri è composto dai past-president. Ad esso spetta dirimere le eventuali controversie tra i Soci su questioni attinenti la vita dell’Associazione. Il collegio dei Probiviri, che nomina al proprio interno il Presidente, delibera a maggioranza dei componenti.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 17

L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede del Club nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 17 bis

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o, su indicazione dell’Assemblea, per finalità umanitarie.

GRATUITÀ DELLE CARICHE

Articolo 18

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

PERSONALE DIPENDENTE E CONSULENTI

Articolo 19

Per lo svolgimento delle attività programmate, il Consiglio Direttivo può assumere personale stipendiato, stabilendone le mansioni ed il compenso. Potrà avvalersi altresì di consulenze di professionisti.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 20

In caso di scioglimento, verrà nominato un liquidatore. Il patrimonio dell’associazione, estinti tutti i debiti sociali, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Il Club sarà retto dalle leggi dell’ordinamento italiano, che si applicheranno anche per tutto quanto non previsto nel presente statuto.